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Privacy e riservatezza.
Quando parliamo di differenza tra privacy e riservatezza potremmo incontrare diversi problemi. Infatti fornire una chiara distinzione risulta abbastanza complesso. Stiamo parlando di due parole che per lungo tempo sono state spesso confuse. In particolare ciò è causato dalla somiglianza dei due termini. Se volessimo fornire una distinzione tra le due parole potremmo dire che la prima protegge l’accesso alla persona, mentre la seconda proteggi l’accesso ai dati relativi a quella persona.
In un contesto digitale, il mutamento delle modalità di invasione della stessa ha permesso di implementare nuovi sistemi di protezione. Ecco perché negli ultimi tempi si è tanto sentito parlare del GDPR, il regolamento europeo che si preoccupa di garantire e fornire regole e leggi relative ai concetti di privacy e sicurezza dei dati digitali.
Quando parliamo di Privacy dovremmo comprendere che non si fa riferimento al concetto di riservatezza. Infatti questo ultimo concetto ha a che fare con il diritto di ogni persona di mantenere il controllo sui propri dati. Il diritto alla riservatezza viene infatti discusso in diversi articoli della Costituzione, in particolare nell’articolo 15: “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili”.
La privacy non è altro che un estensione di questo concetto. In particolare ci riferiamo a tutti gli elementi che definiscono l’identità di un individuo, come i suoi dati personali, il suo status, la sua storia, il suo codice fiscale, e la sua busta paga. Per questo motivo è facile comprendere che il diritto alla privacy è considerato un diritto fondamentale.
Quindi prima di approfondire il discorso sul GDPR possiamo parlare di una più chiara distinzione tra riservatezza e privacy.
Nel maggio del 2018 è entrato in vigore il regolamento UE 679/16 (c.d G.D.P.R. – General Data Protection Regulation).
Parlando in questi termini, il punto focale di questo discorso è quello relativo al trattamento dei dati.
Il consenso per il trattamento dei dati deve essere libero e consapevole e su questo non ci sono dubbi. Il trattamento viene inteso come una qualsiasi operazione che si svolge anche senza l’uso di mezzi elettronici. In particolare stiamo parlando di attività di raccolta, consultazione, elaborazione, organizzazione e modifica dei dati. Il trattamento deve rispondere al principio di necessità e quindi deve minimizzare l’utilizzo di dati personali e identificativi.
La normativa, quindi, prevede una serie di adempimenti e di misure minime che colui il quale effettua un trattamento per fini non privati. Si parla ovviamente anche di lesioni penali. Ogni danno promosso dà luogo a risarcimenti del danno. Il codice in questione non si applica ai trattamenti effettuati per fini personali. Il codice non si applica nemmeno ai trattamenti effettuati fuori dal territorio italiano.
– titolare, la persona fisica, giuridica, ente, associazione o amministrazione, cui competono le decisioni in merito alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali e agli strumenti utilizzati. il titolare ha il compito di predisporre le misure di sicurezza per evitare una perdita o distruzione dei dati. – responsabile, si tratta della persona fisica, giuridica, ente, associazione o amministrazione preposta al trattamento dei dati dal titolare del trattamento, il quale titolare fissa anche i limiti dei suoi poteri. La nomina è facoltativa;– incaricato, la persona fisica autorizzata dal titolare o dal responsabile a compiere materialmente il trattamento;– interessato, la persona fisica cui si riferiscono i dati stessi.
Informativa:
Chi intende trattare dati personali altrui, deve fornire agli interessati delle specifiche informazioni. Ciò avviene tramite l’informativa. Il Garante permette la possibilità di pubblicare l’informativa inserendo nella corrispondenza l’indirizzo dove si può visualizzare l’informativa.
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